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Autorizzazione unica per interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche

Nuova AUTORIZZAZIONE UNICA (Titolo abilitativo)

La recente normativa[1] ha modificato l’iter relativo ai titoli abilitativi riferiti agli interventi edilizi importanti, che interessano le strutture turistiche ricettive.

La motivazione va ricercata nell’ottica della semplificazione, con il fine di racchiudere in un unico atto amministrativo, tutti gli assensi comunque denominati che si riferiscono all’esercizio dell’attività turistica, anche quelli non riguardanti la stessa materia edilizia.

Nasce così l’autorizzazione unica (ai lavori edili, ma anche all’esercizio specifico turistico[2]) riguardante:

  • La costruzione di strutture ricettive.
  • La modifica, potenziamento o rifacimentototale o parziale delle suddette strutture.
  • La realizzazione delleopere connesse agli interventi di cui sopra e le infrastrutture indispensabili all’attività delle strutture ricettive

Regione - Competenza ad individuare la tipologia degli interventi edili RILEVANTI che interessano le strutture turistiche -

Premesso che spettano alle regioni l’individuazione degli interventi sottoposti alla presente disciplina e definire i limiti operativi della stessa autorizzazione, sono, in ogni caso, soggetti a Permesso di costruire/SCIA super[3], (come appunto la costruzione delle strutture ricettive).

In particolare:

  • Gli interventi di nuova costruzione e le pertinenze il cui volume sia superiore al 20% di quello principale.
  • Gli interventi di lottizzazione e ristrutturazione urbanistica.
  • Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti.
  • Gli interventi di ristrutturazioni edilizia “pesante”.
  • Riqualificazione, ricomposizione tipologica storica.
  • Ripristino tipologico.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.

Regione - Competenza ad impartire le regole di applicazione -

Spetta alla regione disciplinare dal punto di vista normativo queste disposizioni e organizzativo, con l’indicazione delle varie competenze spettanti agli uffici interessati.

Autorizzazione unica – Procedura per il rilascio –

Il procedimento relativo all’autorizzazione unica, prevede il rilascio della stessa a conclusione del procedimento, tramite la conferenza dei servizi (semplificata – decisoria), alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, (istituzioni, uffici, ecc.) che deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, con l’osservanza della tempistica prevista[4].

Strutture turistiche

La definizione delle strutture ricettive del turismo[5] trovano riferimenti nel Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che definisce le diverse tipologie e si occupa anche di altri aspetti attinenti alla classificazione sugli standard, ecc.

Le quattro categorie principali per le strutture turistiche ricettive sono le seguenti

  1. Strutture ricettive alberghiere e para alberghiere (alberghi, motel, e simili)
  2. Strutture ricettive extralberghiere (casa per ferie, Bed and breakfast, affittacamere, ostelli, e simili)
  3. Strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi, e simili)
  4. Strutture ricettive di mero supporto (area sosta camper, e simili)

Spetta alla regione indicare le strutture turistiche soggette a questa disciplina.

Limiti degli interventi edili – Rispetto delle norme correlate all’attività edilizia -

La legislazione pone limiti e con riferimento ai lavori riferiti alle categorie sopra accennate, chiede il rispetto delle norme antincendio, dei vincoli culturali e del paesaggio[6], e si aggiunge, anche l’osservanza ed il rispetto di tutta la normativa edilizia correlata all’attività edilizia e turistica.

Strutture turistiche– Eventuale deroga agli strumenti urbanistici -

La nuova normativa ed il testo unico dell’edilizia non lo dicono in modo specifico, circa la deroga agli strumenti urbanistici, riguardo alle strutture ricettive turistiche, ma secondo una recente sentenza[7] viene confermato il precedente orientamento sulla possibilità, di ampliamento delle medesime anche in contrasto con gli strumenti urbanistici, perché ritenute di interesse pubblico, utilizzando la possibilità di deroga prevista dallo stesso testo unico[8], con deliberazione del Consiglio comunale, in osservanza delle normative riguardanti i vincoli.

Sportello unico per l’edilizia

Il dirigente o il responsabile dello Sportello unico, secondo l’indirizzo regionale ha il compito di procedere all’organizzazione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica, all’interno della quale si trova necessariamente anche il titolo abilitativo.

I tempi indicati dalla normativa specifica, per le convocazioni delle conferenze dei servizi, le analisi e le determinazioni sono vincolanti per l’ufficio titolare della funzione edilizia[9].

Interventi edilizi NON RILEVANTI, che interessano le strutture turistiche[10]

Rientrano fra gli interventi non rilevanti tutti quelli che sono assoggettati a CIL/CILA/CILAS/PAS e SCIA normale, e che in caso di abuso rispondono alle sanzioni di carattere esclusivamente amministrativo, se non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Esempio:

  • Manutenzione straordinaria degli edifici.
  • Restauro e risanamento conservativo degli edifici.
  • Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla superficie e volumetria complessiva.
  • Cambio di destinazione d’uso NON rilevante.
  • Pertinenze inferiori al 20% della volumetria dell’unità principale.
  • Ecc.

Questi interventi ed opere edilizie che non sono compresi in questa disciplina, seguono il normale iter procedurale.

Interventi edilizi LIBERI, che interessano le strutture turistiche

DPR n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5, mod. dall’art. 10 c. 1/b – 2/bis legge n. 120/2020)

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

(Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli legittimanti, questi vanno acquisiti prima di iniziare i lavori.)

Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

Glossario contenuto nel D.M. 2 marzo 2018, in riferimento alla Tab. “A”, Sezione II – Edilizia - attività n. 16. Tabella prevista dall’art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016 –

  • Impianti[11] che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
  • I campeggi devono essere in regola con titolo abilitativo (Permesso di costruire) e le varie autorizzazioni correlate alla attività.
  • Rientrano nell’attività edilizia libera anche le verande, le tettoie, le pensiline, poste a protezione dei caravan, camper, bungalow, ecc.
  • Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Potrebbe rientrare nell’allegato “A19”)
  • Se l’intervento è posto al servizio di un’imbarcazione potrebbe essere necessaria l’autorizzazione del titolare del vincolo. (Es.: Demanio marittimo o Comune).

[1] Legge n. 108/2021, art. 24/bis, che ha convertito in legge il DL n. 77/21. («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»).

[2] Diverse normative concernenti i pubblici esercizi, di ordine sanitario, di sicurezza degli impianti, di sicurezza pubblica, di ordine fiscale, di prevenzione antincendio, ecc. disciplinano la gestione delle strutture turistiche.

[3] Interventi edili prevista dall’art. 10 DPR n. 380/01 e legge regionale. In caso d’abuso:

REATO EDILIZIO punito dall’art. 44 lett. “b” DPR n. 380/01.

[4]Artt. 14 e seguenti L. n. 241/1990. (Norme in materia del procedimento amministrativo…)

[5] Codice del Turismo D. Lgs. n. 78/11, aggiornato nel 2018

[6] Gli interventi rilevanti in area con vincolo paesaggistico abbisognano dell’autorizzazione ordinaria. (D. Lgs. n. 42/04, art. 146).

[7] Consiglio di Stato con sentenza n. 346/2020.

[8] Art. 14 c. 1 DPR n. 380/01 (Permesso di costruire in deroga).

[9](Trovano applicazione le norme in materia del procedimento amministrativo… Artt. 14/bis e seguenti L. n. 241/1990)

[10] Modificato l’art. 3 c. 1 lettera e5 del testo unico per l’edilizia DPR n. 380/01, dalla legge n. 120/2020.

[11] Trova altresì applicazione il D.M. n. 37/08: Sicurezza degli impianti –